Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Sez. II

Art. 88

In vigore dal 24 ago 1939
Le modalità da seguirsi nella determinazione della potenza degli apparati motori a vapore sono le seguenti: a) Apparati motori alternativi. Gli indicatori per il rilievo dei diagrammi devono, a spese del costruttore, essere o tarati in contraddittorio col delegato dell'ufficio di vigilanza, o muniti di certificato di taratura eseguita presso un laboratorio autorizzato. Della taratura degli indicatori sarà fatto cenno nel verbale della prova. La taratura deve essere rinnovata a periodi non superiori a sei mesi ed ogni qualvolta l'ufficio di vigilanza lo ritenga opportuno. Durante la prova i diagrammi saranno rilevati ogni mezz'ora contemporaneamente in tutti i cilindri della motrice. La prima serie dei rilevamenti deve essere eseguita un quarto d'ora dopo l'inizio della prova. Durante ogni serie sarà rilevato il numero dei giri per minuto n che la motrice faceva in quel momento. Questo rilevamento potrà essere fatto o con un contagiri istantaneo (tachimetro) o direttamente con un contasecondi. All'inizio ed alla fine della prova sarà fatta la lettura al contagiri continuo e quindi dedotto il numero medio di giri n durante tutta la prova. La potenza in cavalli indicati C.I. di ogni motrice, nel caso che la prova venga effettuata ai fini della determinazione del contributo di ammortamento, sarà calcolata con la formula: Parte di provvedimento in formato grafico ove P è la potenza in cavalli indicati della motrice per ognuna delle dodici serie, da S=1 S=12; n è il corrispondente numero di giri rilevato durante il prelievo della serie s dei diagrammi; N ha il valore già detto. Nel caso che la prova venga effettuata ai fini della determinazione del contributo di miglioramento, la formula da adoperarsi sarà: Parte di provvedimento in formato grafico ove i simboli hanno il valore già detto. La potenza P per ogni serie sarà calcolata con la formula: Ps = ns Σcp nella quale ns, è il numero di giri proprio della serie S di rilevamenti considerata e la sommatoria è estesa a tutti i cilindri della motrice, essendo c la costante per ogni cilindro e p la pressione media ricavata dal diagramma di indicatore per quel cilindro. Nella formula anzidetta la costante sarà calcolata per ogni cilindro con la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico ove D è il diametro del cilindro, d e d1 sono i diametri dell'asta e della controasta dello stantuffo ed S è la corsa dello stantuffo: tutto espresso in metri. È in facoltà dell'ufficio di vigilanza di accertarsi esattamente, ed in contraddittorio con il costruttore, del diametro dei cilindri, delle aste e delle controaste e della corsa degli stantuffi. Tali rilievi saranno eseguiti durante il montamento dell'apparato motore; qualora trattisi di navi già in esercizio, detti rilievi saranno eseguiti nei giorni precedenti alla prova. b) Apparati motori a turbine. Prima del montamento a bordo dell'apparato motore si deve procedere dal costruttore, in contraddittorio con il delegato dell'ufficio di vigilanza, alla determinazione per ogni asse e per ogni torsiometro della costante K, funzione della costante strumentale del torsiometro usato, del modulo elastico del materiale di cui l'asse è costituito e del diametro di questo. L'asse provato sarà timbrato dal delegato dell'ufficio di vigilanza. Della taratura sarà fatto cenno nel verbale della prova in mare. Durante la prova la lettura ∂ del torsiometro sarà fatta ogni mezz'ora; la prima lettura un quarto d'ora dopo l'inizio della prova. Durante ogni lettura sarà rilevato i numero dei giri per minuto n che la linea d'asse faceva in quel momento. Questo rilevamento sarà fatto con un conta giri istantaneo (tachimetro) o direttamente con un conta secondi. All'inizio ed alla fine della prova sarà fatta la lettura al contagiri continuo e quindi ricavato il numero medio N di giri eseguiti durante la prova. La potenza in cavalli-asse C.A. per ogni motrice sarà calcolata con le formule: Parte di provvedimento in formato grafico La seconda che si tratti, rispettivamente, di apparato motore di nave che concorre al contributo di ammortamento o di apparato motore di nave che concorre al contributo di miglioramento. In queste formule: P è la potenza in cavalli-asse sviluppata dalla motrice in corrispondenza di ognuno dei rilevamenti; n è il corrispondente numero dei giri determinato durante il rilevamento s; N ha il valore già detto. La potenza per ogni rilevamento s sarà calcolata con la formula: Ps = K∂s ns nella quale ns è il numero dei giri proprio del rilevamento considerato; K è la costante del complesso asse torsiometro e è ∂s è la lettura del torsiometro corrispondente a quel rilevamento. Il grado di combustione di cui al numero 1) del decimo comma dell' della legge sarà determinato con le Misurazioni del combustibile fatte durante il periodo di prova riferito alla superficie di riscaldamento come definita all'. Del grado di combustione determinato in tal modo sarà fatto cenno nel verbale di prova.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-88

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Art. 88 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo