Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Parte IV
Art. 77
In vigore dal 24 ago 1939
In tutti i locali ove si prevede trasporto di uomini o quadrupedi - in coperta, sotto coperta e in stiva - dovranno essere sistemati ombrinali con canali di scolo per l'esito delle acque di rifiuto, in base alle norme seguenti.
Gli ombrinali dovranno essere messi a non più di otto metri di distanza uno dall'altro e dovranno avere 120 mm. di diametro.
Gli scarichi degli ombrinali del ponte di coperta e dei ponti superiori dovranno sboccare fuori bordo.
Gli scarichi dei ponti inferiori a quello di coperta sboccheranno in sentina, in pozzetti di almeno 1 metro cubo di capacità.
Gli ombrinali e le tubolature di aspirazione della sentina dovranno essere forniti di apposite griglie atte ad impedire l'intasamento dei canali di scolo e delle tubolature di aspirazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-77