Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IV

Art. 77

In vigore dal 24 ago 1939
In tutti i locali ove si prevede trasporto di uomini o quadrupedi - in coperta, sotto coperta e in stiva - dovranno essere sistemati ombrinali con canali di scolo per l'esito delle acque di rifiuto, in base alle norme seguenti. Gli ombrinali dovranno essere messi a non più di otto metri di distanza uno dall'altro e dovranno avere 120 mm. di diametro. Gli scarichi degli ombrinali del ponte di coperta e dei ponti superiori dovranno sboccare fuori bordo. Gli scarichi dei ponti inferiori a quello di coperta sboccheranno in sentina, in pozzetti di almeno 1 metro cubo di capacità. Gli ombrinali e le tubolature di aspirazione della sentina dovranno essere forniti di apposite griglie atte ad impedire l'intasamento dei canali di scolo e delle tubolature di aspirazione.
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