Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 66
29 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Ad evitare che i rottami ed i cascami ingombrino gli spazi ed i locali dei cantieri e degli stabilimenti destinati a deposito dei materiali importati temporaneamente, i direttori dei cantieri possono richiedere al direttore circoscrizionale della dogana di poter asportare, anche prima del collaudo dei lavori, i rottami ed i cascami predetti, verso sdoganamento o spedizione sotto vincolo doganale a ferriere autorizzate, salvo a regolarizzare lo scarico delle bollette di importazione temporanea dopo il collaudo, tenendo conto dei rottami e cascami già asportati. Il direttore circoscrizionale della dogana, nel concedere la chiesta asportazione, ne dà avviso all'ufficio di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-66