Art. 65
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 65

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In vigore dal 24 ago 1939
La vigilanza doganale sui materiali esteri importati temporaneamente viene, di regola, esercitata saltuariamente ma è in facoltà dell'amministrazione doganale di destinare propri agenti alla vigilanza permanente nei cantieri a spese dei costruttori interessati. L'amministrazione doganale, come pure quella marittima, hanno sempre facoltà di adottare altri provvedimenti a cautela degli interessi dell'Erario.
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