Art. 67
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 67

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In vigore dal 24 ago 1939
Per le indennità da corrispondersi ai funzionari di dogana e di finanza, in conseguenza dei servizi prestati presso i cantieri e gli stabilimenti o a bordo delle navi, si applicano le disposizioni vigenti in materia doganale.
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