Art. 12
In vigore dal 14 gen 1956
La misura dell'indennità temporanea è quella stabilita dall'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, ed è corrisposta al personale coperto dell'assicurazione contro gli infortuni, ma non avente titolo al congedo speciale di cui all' del presente decreto, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio.
Note all'articolo
- Il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 618 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nei casi previsti dagli articoli 10, 12, comma secondo, e 18 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, non occorre sentire il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-12