Art. 15

In vigore dal 9 set 1938
L'infortunato che non riconosca fondati i motivi per i quali l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ritenga di non essere obbligata a liquidare indennità, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sulla inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Azienda di Stato, può avanzare domanda al Ministero, per via gerarchica, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione fattagli, indicando i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Azienda di Stato, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura della rendita che ritiene essergli dovuto, ed allegando, in ogni caso, alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda stessa. L'Azienda di Stato disporrà i nuovi accertamenti del caso e nel più breve tempo possibile, ma non più tardi di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicherà le sue decisioni definitive all'interessato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-15

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Art. 15 Norme e condizioni di trattamento al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nei casi di infortuni in servizio. — Testo vigente | Portale Normativo