Art. 17
In vigore dal 9 set 1938
La liquidazione amministrativa delle indennità e delle rendite, anche per il caso previsto dall'art. 23 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, dev'essere esaurita nel termine di giorni centottanta da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione.
Nei casi di morte la liquidazione è sospesa fino a che i superstiti non abbiano comunicato all'Amministrazione gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-17