Art. 16
In vigore dal 14 gen 1956
In ogni caso di controversia sul diritto alle indennità o alle rendite, ovvero sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio, è obbligatorio deferire la risoluzione della controversia stessa ad un Collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 60 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, numero 1765.
Non occorre che l'atto previsto dal citato articolo sia omologato dal tribunale.
Il Collegio arbitrale medico si costituisce ed espleta il proprio mandato nella sede dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella cui circoscrizione è compreso il luogo dell'infortunio, salvo che le parti stabiliscano d'accordo di costituire il Collegio in altra sede ritenuta più opportuna.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-16