Art. 20
In vigore dal 14 gen 1956
Quando le assenze del personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei salariati dell'Azienda di Stato medesima che abbiano maturato titolo al congedo ordinario o licenza retribuita, sono determinate da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, è di competenza del direttore tecnico dell'Azienda accordare un congedo speciale per tutto il periodo dell'invalidità temporanea, anche se il personale stesso non abbia fruito, nell'anno, in tutto o in parte, del congedo, licenza, e delle assenze consentite per malattia comune.
Il congedo speciale predetto è considerato alla stregua del congedo ordinario ai fini del trattamento economico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-20