Art. 19

In vigore dal 14 gen 1956
Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio, i competenti organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sospendono il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo . Tale pagamento viene però continuato agli agenti con obbligazione personale quando provvedono ad assicurare il servizio con i propri sostituti.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-19

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