Art. 19
In vigore dal 14 gen 1956
Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio, i competenti organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sospendono il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo .
Tale pagamento viene però continuato agli agenti con obbligazione personale quando provvedono ad assicurare il servizio con i propri sostituti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-19