Art. 14

In vigore dal 9 set 1938
Ricevuto il certificato definitivo, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici comunica all'infortunato la data della cessazione dell'indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765. Qualora dette conseguenze siano prevedibili, l'Azienda di Stato procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado della inabilità permanente al lavoro e comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione. Però l'Azienda di Stato, quando, per le condizioni della lesione, non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, può liquidare una rendita in misura provvisoria dandone comunicazione all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Norme e condizioni di trattamento al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nei casi di infortuni in servizio. — Testo vigente | Portale Normativo