Art. 10
In vigore dal 18 feb 1947
Il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, decide se possa essere adibito ad altre mansioni l'agente che conservi la idoneità generica a compiere il servizio del personale subalterno, ma manchi dell'idoneità specifica per compiere le mansioni che disimpegnava prima dell'infortunio.
Note all'articolo
- Il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 618 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nei casi previsti dagli articoli 10, 12, comma secondo, e 18 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, non occorre sentire il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-10