Art. 5

In vigore dal 9 set 1938
Ricevuta la denunzia, il superiore immediato controlla la esattezza dei fatti messi in rilievo dall'infortunato e, nel riferirne subito all'Ispettorato da cui dipende, dà atto degli accertamenti compiuti. Quando l'interessato omette per qualsiasi ragione la denunzia, il superiore che venga altrimenti a conoscenza di un infortunio, o logicamente debba presumerlo per circostanze inerenti al servizio e all'orario, è tenuto ad accertarsi immediatamente che il fatto sussista, a compiere gli accertamenti da cui risultino le circostanze che la denunzia avrebbe dovuto indicare ed a comunicarne l'esito, entro ventiquattro ore, all'Ispettorato, salvo, s'intende, e impregiudicato, il disposto di cui all' del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-5

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