Art. 8

In vigore dal 14 gen 1956
L'impiegato o l'agente, appena infortunato, deve, in ogni caso, cessare dal lavoro ed eseguire, se possibile, una medicazione antisettica, ed essere inviato ed accompagnato in luogo di soccorso. I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della località in cui avviene l'infortunio. Gli infortunati che abbiano lavorato isolatamente, quando non siano stati ricoverati in luogo di cura, hanno l'obbligo di richiedere, a spese dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, la visita del primo medico disponibile, facendogli attestare nel referto, oltre al giorno, anche l'ora in cui la visita stessa è avvenuta.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-8

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