Art. 6

In vigore dal 9 set 1938
Chi dirige e sorveglia il lavoro nel momento in cui l'infortunio è avvenuto, ha l'obbligo, entro il termine di due giorni, di denunziare alla locale Autorità di pubblica sicurezza, che ne rilascia ricevuta, l'infortunio stesso quando abbia avuto per conseguenza la morte o la incapacità al lavoro per più di tre giorni. La denunzia, redatta come nell', deve anche indicare lo stato della persona rimasta lesa, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo, desumendo tali notizie dal primo certificato medico. Quando i dirigenti e i sorveglianti il lavoro siano tardivamente venuti a conoscenza dell'infortunio, il termine decorre dal giorno in cui ebbero notizia del fatto. Qualora la inabilità, prognosticata guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, decorre da questo il termine per la denunzia all'Autorità di pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-6

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