Art. 7

In vigore dal 9 set 1938
Gli Ispettorati telefonici di zona, ricevuto il rapporto degli uffici dipendenti, esaminano con la massima cura ogni circostanza di fatto, compiono quei maggiori accertamenti che ritengono utili, e, non oltre il terzo giorno, ne riferiscono alla Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilità. Alla relazione gli Ispettorati telefonici devono unire: a) la denunzia redatta dall'infortunato; b) il rapporto del superiore immediato; c) le deposizioni testimoniali; d) i documenti dai quali risultino gli accertamenti compiuti; e) la ricevuta di eseguita denunzia all'Autorità di pubblica sicurezza; f) il primo certificato medico. Nel caso di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, e in quelli in cui le lesioni siano tali da doversi prevedere una incapacità al lavoro superiore ai trenta giorni, gli Ispettorati telefonici, nell'attesa di compiere le pratiche prescritte, riferiscono alla Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per telegrafo sommariamente il fatto entro ventiquattro ore dall'infortunio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-7

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