Art. 3
In vigore dal 9 set 1938
Gli impiegati e gli agenti, nel disimpegno delle mansioni loro affidate, debbono, a garanzia della propria integrità personale, usare la massima diligenza, servirsi dei mezzi materiali di protezione ed attenersi alle speciali norme dettate per prevenire gli infortuni.
L'inosservanza di tali misure preventive è punita disciplinarmente, fermo restando per gli infortunati il diritto alle prestazioni di cui all' del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.
I dirigenti e i sorveglianti i lavori che tollerano che gli agenti dipendenti non adottino le precauzioni prescritte, ne sono responsabili disciplinarmente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-3