Art. 1
In vigore dal 14 gen 1956
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 333;
Visto il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;
Visto il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1217, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276;
Vista la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2159;
Visto il regolamento approvato con il R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 48, n. 2, del citato Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private in seno alla Corporazione del credito e della previdenza;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi telefonici, il personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i salariati e gli operai giornalieri, gli agenti con obbligazione personale e gli allievi comunque denominati che effettuano l'istruzione pratica presso i suddetti servizi esecutivi.
È compreso nell'assicurazione anche il personale suindicato in servizio quale conducente di automezzi in quanto disimpegni il servizio stesso per disposizione dell'Amministrazione.
L'assicurazione è altresì obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi telefonici e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione.
È escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che al momento dell'infortunio è addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 24 ottobre 1942, n. 1381 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti del disposto dell'art. 1 del R. decreto 16 giugno 1938-XVI, R. 1274, si intendono uffici dove si svolgono servizi meramente esecutivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici i seguenti: A) Nell'Amministrazione centrale: 1) Magazzino stampati ed arredi presso l'Ufficio economato; 2) Officina centrale; 3) Ufficio centrale della trasmissione limitatamente al personale esecutivo incaricato di montaggi, lavori di impianto ed altri servizi diretti sugli apparati, escluso il personale direttivo e quello con funzioni amministrative contabili e d'ordine nonche' il personale subalterno; 4) Deposito centrale materiali. B) Nell'Amministrazione periferica: 1) Uffici interurbani, stazioni amplificatrici, terminali e radiotelefoniche; 2) Uffici in cui si esplicano servizi inerenti alla trasmissione con le stesse limitazioni previste al punto 3 della lettera A)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-1