Art. 2
In vigore dal 9 set 1938
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrisponde direttamente con i fondi del proprio bilancio agli aventi diritto le prestazioni di cui all' del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.
L'Azienda stessa può tuttavia affidare all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, ovvero all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e con le modalità da stabilirsi in apposita convenzione, il servizio della corresponsione delle rendite di inabilità permanente agli infortunati e di quelle a favore dei superstiti liquidate in base al suddetto Regio decreto, versando, all'uopo, ai predetti Istituti i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle che saranno concordate, restando così l'Amministrazione esonerata da qualsiasi obbligo verso i titolari delle rendite medesime.
Resta salva la competenza dell'Azienda di procedere alla revisione delle rendite per inabilità permanente, a norma dell'articolo 25 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, osservandosi anche, per la risoluzione delle relative controversie, le norme dell' del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-2