Art. 13
In vigore dal 9 set 1938
Durante il periodo di inabilità, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrisponde agli infortunati, coperti dalla assicurazione ai sensi dell' del presente decreto, anticipazioni, a titolo di provvisionale, sulle indennità temporanee che saranno liquidate, e stabilisce di volta in volta la misura di tali anticipazioni ed il periodo di tempo in cui saranno pagate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274#art-13