Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 321

In vigore dal 20 ago 1938
La concessione ha, di regola, la durata di un anno ed è tacitamente prorogata di anno in anno ove non intervenga, almeno due mesi prima della sua scadenza, avviso di rilascio dell'alloggio da parte del concessionario o di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione, alla quale è peraltro riservata la facoltà di disporre in qualsiasi momento dei locali concessi, con preavviso di due mesi. In caso di trasloco, di cessazione dal servizio attivo, di morte del concessionario o quando questi cessi per qualsivoglia causa di appartenere ad una delle categorie di cui agli oppure venga a lui meno in tutto od in parte la corresponsione dello stipendio, la concessione s'intenderà revocata alla scadenza del mese successivo al verificarsi di uno degli eventi sopracennati. Potrà tuttavia essere dal Capo compartimento consentito al concessionario di continuare nel godimento per un ulteriore periodo non superiore a due mesi. Nei riguardi dei locatari valgono le condizioni previste dai relativi contratti di affitto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-321

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo