Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 316

In vigore dal 20 ago 1938
I pianterreni, le pertinenze ed i locali accessori possono essere dati in locazione ad uso di cooperative di consumo, di scuole, di giardini d'infanzia e di educatori, istituiti a beneficio della classe dei ferrovieri, e di botteghe con esclusione degli spacci di bevande alcooliche sul posto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-316

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