Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 311

In vigore dal 20 ago 1938
Le case economiche sono concesse al personale delle ferrovie dello Stato in attività di servizio, senza riguardo e limiti di stipendio. L'aspirante ad alloggio deve farne domanda scritta al Capo compartimento.
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