Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 308

In vigore dal 20 ago 1938
Il complesso dei canoni di concessione delle case economiche deve almeno pareggiare l'importo degli interessi dei capitali investiti nella costruzione od acquisto delle medesime, delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte e sovrimposte, della quota prevista dall', delle spese di amministrazione, di custodia, d'illuminazione, di acqua potabile e riscaldamento nonché di una quota per avvicinare gradualmente i canoni relativi alle case suddette agli affitti pagati nelle case similari di proprietà privata. Alla scadenza di ogni biennio si dovrà procedere alla revisione dei coefficienti base del canone stesso per ragguagliare ai risultati di tale revisione i canoni del biennio successivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-308

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