Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 312

In vigore dal 3 ago 1945
Nella concessione degli alloggi deve darsi, di regola, preferenza all'impiegato meno retribuito e più bisognoso, con riguardo al numero ed alle attività dei componenti la sua famiglia conviventi ed a carico, alla località ove presta l'opera sua, alla qualità delle funzioni che disimpegna ed alle necessità del servizio. A parità di ogni altra condizione, il coniugato con prole deve essere preferito al coniugato senza prole e quest'ultimo a quello non coniugato, tenendosi pur conto, nelle singole fattispecie, delle qualità di mutilato e d'invalido di guerra, di mutilato e d'invalido per la Causa nazionale, di ex combattente e dell'anzianità d'iscrizione al Partito nazionale fascista.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A parziale modifica di quanto stabilito negli articoli 312, 334 e 378 del testo unico approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, nella concessione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, delle casse economiche dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e di quelle dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi deve darsi di regola la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio e che abbiano famiglia piu' numerosa, salvi i casi speciali segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-312

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