Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 313

In vigore dal 20 ago 1938
Qualora non vi siano richieste da parte del personale in attività di servizio, gli alloggi disponibili possono essere concessi a pensionati ferroviari; in mancanza di questi, ad impiegati pensionati dello Stato e, subordinatamente, alle categorie d'impiegati nell'ordine seguente: impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; impiegati comunali; impiegati provinciali; impiegati di aziende private le quali garantiscano il pagamento dei canoni. In ogni caso la concessione di detti alloggi deve aver luogo secondo l'ordine di data delle domande e con preferenza ai concorrenti meno abbienti, salvo il disposto dell' (comma 2°).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-313

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