Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 313
In vigore dal 20 ago 1938
Qualora non vi siano richieste da parte del personale in attività di servizio, gli alloggi disponibili possono essere concessi a pensionati ferroviari; in mancanza di questi, ad impiegati pensionati dello Stato e, subordinatamente, alle categorie d'impiegati nell'ordine seguente:
impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
impiegati comunali;
impiegati provinciali;
impiegati di aziende private le quali garantiscano il pagamento dei canoni.
In ogni caso la concessione di detti alloggi deve aver luogo secondo l'ordine di data delle domande e con preferenza ai concorrenti meno abbienti, salvo il disposto dell' (comma 2°).
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-313