Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 310
In vigore dal 20 ago 1938
La metà della somma disponibile sullo stanziamento per contributo dello Stato nel pagamento di parte degli interessi sui mutui a cooperative edilizie ferroviarie, è devoluta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e destinata a mitigare i canoni relativi alle case acquistate o costruite in conformità all', ultimi comma, del presente testo unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-310