Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 310

In vigore dal 20 ago 1938
La metà della somma disponibile sullo stanziamento per contributo dello Stato nel pagamento di parte degli interessi sui mutui a cooperative edilizie ferroviarie, è devoluta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e destinata a mitigare i canoni relativi alle case acquistate o costruite in conformità all', ultimi comma, del presente testo unico.
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