Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 73
In vigore dal 20 ago 1938
Le disponibilità di contributo erariale comunque verificatesi prima o dopo il collaudo delle costruzioni, possono essere assegnate dal Ministro per i lavori pubblici come contributo nel pagamento degli interessi su mutui suppletivi occorrenti alle cooperative.
Le suddette disponibilità possono pure essere erogate in escomputo di interessi afferenti a mutui di istituti per case popolari od a mutui già concessi al cessato Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.
Le somme per contributo comunque risultanti disponibili su mutui concessi a cooperative edilizie ferroviarie, sono devolute per la metà al Ministero dei lavori pubblici e per l'altra metà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per essere da questa impiegate a mitigare i canoni di concessione delle case economiche da essa acquistate o costruite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-73