Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 74
In vigore dal 20 ago 1938
Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di pronunciare insindacabilmente la decadenza dal già concesso contributo erariale, in confronto di quelle cooperative le quali, entro il termine di mesi tre dalla comunicazione del provvedimento di concessione, non abbiano effettivamente iniziato le costruzioni ovvero, avendole iniziate, non dimostrino, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, la effettiva intenzione e possibilità di proseguirle.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-74