Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo V
Art. 78
In vigore dal 20 ago 1938
Gli enti costruttori devono uniformarsi per la contabilità dei lavori alle norme del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e tenere quindi al corrente ed a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza almeno i seguenti atti:
1) il giornale dei lavori;
2) il libretto di misura dei lavori e delle provviste;
3) il registro di contabilità;
4) il sommario del registro di contabilità.
Le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione dette ferrovie dello Stato sono invece tenuto ad uniformarsi alle norme amministrative e contabili che disciplinano la esecuzione dei lavori di conto dell'Amministrazione stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-78