Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo V

Art. 78

In vigore dal 20 ago 1938
Gli enti costruttori devono uniformarsi per la contabilità dei lavori alle norme del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e tenere quindi al corrente ed a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza almeno i seguenti atti: 1) il giornale dei lavori; 2) il libretto di misura dei lavori e delle provviste; 3) il registro di contabilità; 4) il sommario del registro di contabilità. Le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione dette ferrovie dello Stato sono invece tenuto ad uniformarsi alle norme amministrative e contabili che disciplinano la esecuzione dei lavori di conto dell'Amministrazione stessa.
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