Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 81
In vigore dal 20 mag 1943
L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari od economiche costruite col contributo o con il concorso dello Stato, è affidato, qualunque sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con gli istituti di credito mutuanti, e, per i lavori degli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti, d'intesa col Ministro per le finanze.
La nomina del collaudatore per le costruzioni eseguite da cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è deferita al Ministro per le comunicazioni.
Per le costruzioni traenti del solo contributo erariale, unicamente agli effetti della corresponsione di questo e salvo eventuale conguaglio dopo l'approvazione del collaudo, può essere disposta dal Ministro per i lavori pubblici una visita preliminare dei lavori per constatare se le costruzioni nei riguardi tecnici ed economici siano state eseguite in conformità dei progetti approvati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-81