Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 83
In vigore dal 20 ago 1938
Il collaudo delle costruzioni di cui all' deve essere compiuto entro mesi sei dalla nomina del collaudatore, salvo che, per giustificati motivi e su istanza del collaudatore, il Ministero dei lavori pubblici accordi proroga di termini.
Il collaudatore inadempiente può essere esonerato dall'incarico conservando solo il diritto al rimborso delle spese incontrate per le operazioni eseguite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-83