Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 87
In vigore dal 20 ago 1938
Qualora i lavori siano dichiarati in tutto od in parte incollaudabili, oltre l'applicazione delle detrazioni ordinate dal collaudatore, può essere disposta dal Ministero dei lavori pubblici, in conformità delle norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, la esecuzione d'ufficio delle opere ritenute indispensabili, salvo le risultanze di un eventuale giudizio di responsabilità, a carico della impresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-87