Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo VI

Art. 91

In vigore dal 2 mar 1966
Delle cooperative per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente: a) i dipendenti delle due Camere del Parlamento e della Corte Costituzionale; b) gli impiegati civili di ruolo dello Stato; c) il personale militare e dei Corpi armati dello Stato, specificato nell' del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonché il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; d) i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio; e) il personale di ruolo in servizio ed in pensione delle Ferrovie dello Stato; f) i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione. g) i segretari comunali e provinciali, in servizio ed in pensione.

Note all'articolo

  • La L. 23 ottobre 1962, n. 1543 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "All'articolo 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato con legge 1 marzo 1952, n. 113, e' aggiunta la lettera g) del seguente tenore: "g) il personale di ruolo in servizio ed in pensione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato"".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-91

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