Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 95
In vigore dal 1 gen 2006
I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative, oltre quelli prescritti dall' sono:
a) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell' e nel secondo comma dell';
b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione.
Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del successivo , per i quali è sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa.
Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio.
Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa ed a quella della prenotazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-95