Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo VI

Art. 94

In vigore dal 20 ago 1938
I consigli di amministrazione sono tenuti a compilare l'elenco degli aspiranti soci i quali debbono possedere, all'atto della loro iscrizione, i requisiti necessari per l'ammissione a socio. L'elenco deve indicare per ciascuno iscritto; a) la data della domanda; b) la data del deliberato d'iscrizione da parte del Consiglio di amministrazione; c) la data in cui avviene la pubblicazione nell'elenco. Tale elenco deve essere tenuto aggiornato anche in rapporto a successive iscrizioni e restare permanentemente affisso nella sede sociale, talchè chiunque vi abbia interesse possa prenderne cognizione. Contro i deliberati dei consigli di amministrazione di cui alla lettera b), è ammesso ricorso alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, entro giorni trenta dalla data, di loro pubblicazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-94

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