Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 96

In vigore dal 20 ago 1938
I consigli di amministrazione debbono procedere alla prenotazione degli alloggi tenendo presente che sono consentite prenotazioni in più cooperative. In tal caso, però, il socio ha l'obbligo di dichiarare per iscritto a ciascuna delle cooperative presso cui è prenotato, tutte le sue prenotazioni. La mancata dichiarazione importa di diritto la decadenza dalle prenotazioni successive alla prima, non denunciate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-96

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