Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 97

In vigore dal 1 mar 2006
Il requisito della lettera b) dell' non è richiesto: a) per i membri delle due Camere del Parlamento; b) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di carriera, i prefetti, i professori universitari di ruolo, i primi presidenti ed i procuratori generali presso le Corti d'appello...; c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile; d) per il personale indicato nell', lettera b), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-97

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