Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 97
In vigore dal 1 mar 2006
Il requisito della lettera b) dell' non è richiesto:
a) per i membri delle due Camere del Parlamento;
b) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di carriera, i prefetti, i professori universitari di ruolo, i primi presidenti ed i procuratori generali presso le Corti d'appello...;
c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile;
d) per il personale indicato nell', lettera b), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-97