Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 99
In vigore dal 20 ago 1938
Conservano il diritto all'assegnazione dell'alloggio gli impiegati civili e militari i quali, dopo aver conseguito valida prenotazione, siano passati, in virtù di speciali disposizioni legislative o regolamentari, alla dipendenza di enti autonomi, enti parasta-statali, amministrazioni comunali e provinciali e società concessionarie di pubblici servizi, purchè all'atto dell'assegnazione siano in possesso degli altri requisiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-99