Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 104
In vigore dal 20 ago 1938
Decadono dall'assegnazione quei soci i quali, prima del contratto di mutuo edilizio individuale, siano stati esonerati in base ai Regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, a meno che l'Amministrazione che dispose l'esonero non dia, a suo giudizio insindacabile, il consenso alla conservazione del diritto all'alloggio.
Il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro competente, ha facoltà di dichiarare in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale ed a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi comunque costruiti col concorso o con il contributo dello Stato, a carico di coloro che siano stati destituiti con perdita del diritto a pensione.
Per le cooperative fra ferrovieri provvede il Ministro per le comunicazioni.
Tali provvedimenti sono insindacabili; non sono soggetti ad alcun ricorso od azione, hanno efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e si può ad essi dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 o 557 e senza le formalità di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso.
Storico versioni
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