Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 105
In vigore dal 20 ago 1938
Il Ministro per i lavori pubblici, qualora accerti che soci abbiano compiuto o tentato di compiere speculazione sugli alloggi sociali, può, fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, e, previa contestazione dell'addebito, decretare la decadenza dalla prenotazione o dall'assegnazione.
Il provvedimento ministeriale non è soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisco titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si può dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso.
Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-105