Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 3

Art. 105

In vigore dal 20 ago 1938
Il Ministro per i lavori pubblici, qualora accerti che soci abbiano compiuto o tentato di compiere speculazione sugli alloggi sociali, può, fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, e, previa contestazione dell'addebito, decretare la decadenza dalla prenotazione o dall'assegnazione. Il provvedimento ministeriale non è soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisco titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si può dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalità di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso. Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.
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