Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 107
In vigore dal 20 ago 1938
Salvo le responsabilità derivanti dalle vigenti disposizioni, il Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissiono di vigilanza e fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, può escludere dal beneficio del contributo erariale quei sindaci ed amministratori:
a) che abbiano procurato per se stessi o per parenti ed affinsino al 4° grado, prenotazioni od assegnazioni illegittime;
b) che per colpa o negligenza abbiano arrecato notevole danno alla gestione sociale;
c) che, pur senza averli ordinati, abbiano lasciato compiere dai costruttori, negli alloggi loro assegnati o nei rispettivi fabbricati ed a carico totale o parziale del mutuo, lavori o forniture non approvate.
Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, ha facoltà di disporre che il socio escluso dal beneficio del contributo presti, nelle forme o nei termini da stabilirsi dai Ministri predetti, le garanzie che essi riterranno necessarie nell'interesse dell'istituto mutuante ed imporre anche, se del caso, il pagamento totale del costo dell'alloggio cooperativo.
Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra o, se del caso, non sia provveduto al pagamento integrale del costo dell'alloggio, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, decreterà senz'altro la decadenza dall'assegnazione a carico del socio ed ordinerà il conseguente rilascio dell'immobile, ai sensi e per gli effetti dell'.
Le norme del presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-107