Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 3
Art. 108
In vigore dal 20 ago 1938
Nel caso di alloggi che si rendano disponibili prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale per decadenza, rinuncia od altre cause, il consiglio di amministrazione deve interpellare, uno dopo l'altro, per l'esercizio del diritto di opzione tutti i soci a partire da quello graduato immediatamente dopo i titolare dell'alloggio vacante.
Comunque non potrà addivenirsi a prenotazione od assegnazione di alloggi resisi disponibili a favore di aspiranti soci se non dopo aver interpellato i soci iscritti non prenotatari od assegnatari, ma in possesso dei requisiti di legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-108