Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Titolo IX›Capo 1
Art. 156
In vigore dal 20 ago 1938
Gli istituti e gli enti morali per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di manomorta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-156