Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaTitolo IXCapo 1

Art. 156

In vigore dal 20 ago 1938
Gli istituti e gli enti morali per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di manomorta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-156

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