Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 160
In vigore dal 20 ago 1938
È concessa l'esenzione per la durata di anni 30 alle costruzioni eseguite da comuni con popolazione accentrata superiore ai 10 mila abitanti, fra il 5 luglio 1919 ed il 31 dicembre 1926, senza contributo dello Stato, direttamente od a mezzo di istituti autonomi per case popolari.
È concessa altresì la suddetta esenzione, per il periodo di 25 anni, ai fabbricati costruiti od acquistati da comuni e da istituti autonomi per le case popolari ed economiche, che non abbiano potuto fruire dei benefici di esenzione dalla imposta e sovrimposte concessi anteriormente al 24 gennaio 1928, anche se i fabbricati siano già Stati sottoposti ad accertamenti ai fini della imposta; ma in ogni caso non è ammesso rimborso di ciò che fu pagato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-160