Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 164

In vigore dal 20 ago 1938
Nelle province dove non è ancora compiuto il nuovo catasto secondo la legge 1° marzo 1886, n. 3682, i fabbricati rurali costruiti dal 1° gennaio 1903 in avanti sono esenti dalla imposta a termini dell' della legge stessa.
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