Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 162

In vigore dal 20 ago 1938
Sono esenti dalla imposta straordinaria immobiliare istituita con decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, gli enti ed istituti autonomi per le case popolari, per le case degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni nonché le cooperative edilizie fruenti di contributo erariale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-162

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo