Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economicaCapo 2

Art. 163

In vigore dal 20 ago 1938
Qualora per trasformazione od ingrandimento vengano a cessare le condizioni richieste per le case popolari od economiche, cessano di pieno diritto i benefici tributari dal giorno in cui siano accertati le trasformazioni o gli ingrandimenti. Cessano parimenti i benefici tributari nei riguardi delle società cooperative per case popolari e dei rispettivi assegnatari qualora le case stesse vengano destinate a fini diversi da quelli indicati nel presente testo unico. Le imposte e tasse già esonerate, sono ripetibili dall'Erario con privilegio sui rispettivi immobili, salvi i diritti dell'istituto mutuante che avranno la precedenza rispetto all'Erario stesso. La perdita dei benefici di cui ai precedenti commi è dichiarata dal Ministero dei lavori pubblici. La dichiarazione è invece di esclusiva spettanza della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica, per le case costruite col contributo o concorso erariale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-163

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