Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica›Capo 2
Art. 159
In vigore dal 20 ago 1938
La esenzione dalla imposta e dalle sovraimposte provinciali e comunali sui fabbricati, anche se trattisi di sopraelevazione, è concessa, per la durata di 25 anni, alle case popolari costruite dopo il 5 luglio 1919 da società od enti senza contributo dello Stato, anche se comprendano uffici e negozi.
Tale esenzione decorre dal giorno in cui sia riconosciuta l'abitabilità ed è estesa ai locali di carattere educativo, bagni, asili per lattanti e case di bambini, doposcuola, biblioteche popolari, sale di riunione e di lettura nonché ai locali adibiti a pubblici esercizi per provvedere ai bisogni degli inquilini, eccettuati quelli esclusivamente destinati a spaccio di bevande alcooliche e purchè il reddito effettivo o presunto di tali locali non sia superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato; in caso diverso l'esenzione rimane limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione.
La suddetta esenzione spetta altresì alle case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre e date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori ovvero ad essi vendute, anche se in ammortamento semplice od assicurativo, in quanto abbiano, per ogni alloggio, una composizione non superiore a quella indicata sotto la lettera a) dell'.
Godono della esenzione stessa anche le case di abitazione costruite da contadini ed altri lavoratori agricoli, da operai ed artigiani, nel territorio di comuni non capoluoghi di provincia, semprechè la loro consistenza non ecceda quella indicata nel precedente comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165#art-tud-159